LA LEGGE N. 104/1992: Giusta Causa di Licenziamento
L’abuso dei permessi ex Legge n. 104/1992 è una questione seria che merita attenzione.
È fondamentale riconoscere che tali permessi sono stati istituiti per consentire ai lavoratori di assistere adeguatamente i familiari disabili, offrendo loro il supporto necessario senza compromettere il proprio impiego. Tuttavia, quando questi permessi vengono utilizzati per scopi diversi dalla cura del familiare disabile, si viola lo spirito della legge e si apre la porta a sanzioni disciplinari, inclusa la possibilità di licenziamento per giusta causa.
DIRITTI DEL DIPENDENTE E DELL DATORE DI LAVORO
È importante sottolineare che l’assenza dal lavoro per usufruire di questi permessi deve essere strettamente correlata all’assistenza del disabile. La legge non ammette l’utilizzo dei permessi per altri motivi se non quelli direttamente legati alla funzione cui l’assenza è destinata. Pertanto, se un dipendente si assenta utilizzando il permesso per scopi diversi da quelli specificati dalla legge, si espone al rischio di sanzioni disciplinari.
In questo contesto, è legittimo che il datore di lavoro effettui controlli sul dipendente per garantire il corretto utilizzo dei permessi. Questo può includere il ricorso ad agenti investigativi per verificare l’effettivo svolgimento delle attività dichiarate durante l’assenza. Tuttavia, è importante notare che questi controlli devono essere effettuati nel rispetto della privacy e dei diritti del dipendente, e devono essere giustificati da ragioni valide.
L’AGENZIA INVESTIGATIVA: COME OPERA E INTERVIENE
Il controllo affidato a un’agenzia investigativa è giustificato quando l’obiettivo non è semplicemente verificare l’adempimento della prestazione lavorativa, ma piuttosto accertare eventuali comportamenti che possano configurare violazioni della legge o attività illecite. In altre parole, IL DATORE DI LAVORO PUÒ RICORRERE A TALI CONTROLLI SOLO SE SUSSISTONO FONDATI SOSPETTI DI ABUSO DEI PERMESSI O DI COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI DA PARTE DEL DIPENDENTE.
Tuttavia, i controlli da parte del datore di lavoro devono essere proporzionati e rispettare i diritti del dipendente, garantendo al contempo il corretto funzionamento dell’azienda e il rispetto della legge.
RILIEVI DELLA CASSAZIONE SU EVENTO ACCADUTO
- “la lavoratrice, nelle ore imputate a permesso per l’assenza a genitori disabili […] non l’ha affatto prestata in modo rilevante e significativo essendosi dedicata ad altre attività…; pur volendosi interpretare la normativa del qua nel senso ragionevole di non imporre la perfetta ed assoluta coincidenza delle ore di permesso con l’assistenza effettiva prestata al disabile, ciò non potrebbe giustificare la carenza di assistenza, in favore del disabile, per una buona pare delle ore di permesso retribuito concesso a tale scopo”
- “la legittimità del ricorso a siffatti controlli si fonda sul fatto che oggetto della investigazione non è la mera violazione di obblighi contrattuali nell’esecuzione della prestazione lavorativa, ma soltanto il comportamento illecito del lavoratore non riconducibile al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale prospettata”
- “il complessivo comportamento tenuto dalla S, all’origine del disposto licenziamento, si è tradotto in un atto illecito, avendo dimostrato un sostanziale disinteresse della lavoratrice per le esigenze aziendali, integrando una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. idoneo a legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro […] a maggior ragione relativamente ad un settore di particolare delicatezza come quello bancario, nonché ad una qualifica così elevata come quella in possesso della S, della quale Banca si sarebbe attesa un corretto svolgimento delle mansioni affidate”
- “l’utilizzo dei permessi per scopi estranei a quelli per i quali sono stati concessi, infatti, costituisce comportamento oggettivamente grave, tale da determinare nel datore di lavoro la perdita della fiducia nei successivi adempimenti, ed idoneo a giustificare il recesso per giusta causa”
MOTIVI DEL RICORSO
- “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento alla Legge 104/1992, in relazione alla corretta fruizione dei permessi concessi per l’assistenza l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. / Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento all’art. 24 Cost., in relazione alla mancata audizione degli ulteriori testimoni richiesti dalla lavoratrice. / Violazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 115-116 c.p.c. in relazione alla documentazione offerta dalle parti.” si sostiene che la Corte di Appello avrebbe “errato a giudicare le attività svolte dalla ricorrente non connesse con l’assistenza ai genitori disabili”;
- “Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli atti artt. 2, 3 e 4 della Legge 300/1970, in relazione al controllo illegittimo della prestazione lavorativa mediante agenzia investigativa esterna” si sostiene che detti controlli erano finalizzati a verificare la prestazione lavorativa della dipendente;
- “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 3 c.p.c. ) in relazione all’inattendibilità della lettera anonima che ha dato origine alle investigazioni a carico della lavoratrice. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alle testimonianze dei sig.ri “;
- “Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 24 Cost. e 7 Legge 300/70, in relazione alla violazione del diritto di difesa del lavoratore e al mancato rispetto delle garanzie poste dallo Statuto dei Lavoratori” si lamenta che la Banca non avrebbe messo a disposizione della lavoratrice i documenti richiesti al fine di esercitare il diritto di difesa;
- “Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 7 Legge 300/1970, 2119 cod. civ., 87 CCNL di riferimento, in relazione alla proporzione della sanzione applicata ed alla lesione dell’elemento fiduciario” si eccepisce che “il comportamento dell’esponente non ha prodotto danno e non ha dato luogo ad alcun illecito nei confronti di X Banca e che agli asseriti allontanamenti dal luogo di lavoro, contestati alla ricorrente, sono destituiti di fondamento, anche perchè la S fruiva di un orario flessibile.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE.
Sentenza N. 434/2020 del 10/09/2020
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